Certo!
Non vedo perché non dovrebbe non esserlo, perlomeno in riferimento alla legislazione italiana.
(Nota: Solo in Svizzera sono stati vietati di recente)
Gli autovelox, come qualsiasi azione atta al rispetto del codice, devono svolgere una funzione principalmente preventiva, piuttosto che la funzione repressiva delle infrazioni.
Le motivazioni sono dettate dal buonsenso: le apparecchiature atte a rilevare le infrazioni del codice della strada, non potendo occuparsi di ogni singola strada, dovrebbero essere poste nei punti più pericolosi.
Ora, se una apparecchiatura è debitamente segnalata, gli automobilisti ne vengono a conoscenza, controllano la propria velocità, e si accorgono dell’importanza del rispetto del Codice Della Strada, con maggiore sicurezza per tutti. Viene, in altre parole, sviluppata la loro educazione stradale, la loro attenzione alla velocità e ai divieti (limiti, passaggio col rosso, divieto di sorpasso).
Operando in questo modo, chi era leggermente oltre il limite di velocità, ma senza averne la percezione, ha la possibilità di rallentare, e di rendersene conto, regolandosi di conseguenza in futuro. Chi invece deliberatamente si infischia dei limiti, plausibilmente non riuscirà a rallentare in sicurezza o ignorerà le segnalazioni alla stessa stregua di come ignora i limiti di velocità imposti, e verrà giustamente multato (funzione preventiva e repressiva).
Se invece le apparecchiature non solo non sono segnalate, ma addirittura celate o nascoste con vari mezzi, la funzione preventiva è totalmente e deliberatamente ignorata, a favore solo della funzione repressiva: Gli automobilisti non si renderanno conto di essere multati, quindi nemmeno di avere una velocità eccessiva, e per mesi (fino a che non arriverà a casa la multa) continueranno a viaggiare a velocità pericolose. Non ricevono così nessun tipo di educazione stradale, se non una multa “una tantum” mesi dopo. Oppure, se vedono l’apparecchiatura è solo all’ultimo momento, producendosi in brusche e pericolose frenate per salvare gli oramai preziosissimi punti-patente. In questo modo viene “punito” con la multa sia chi inavvertitamente viaggiava a pochi chilometri /ora più del limite sia chi lo prevaricava deliberatamente.
La forze di Pubblica Sicurezza operano in modo corretto, segnalando adeguatamente le postazioni e apparecchiature, purtroppo, però, non si può dire la stessa cosa di alcune amministrazioni comunali, che utilizzano queste apparecchiature non come un ausilio alla sicurezza stradale, ma più come un mezzo per rimpinguare le casse comunali, e quindi spesso utilizzano il metodo delle “imboscate”
I PDI (Punti Di Interesse) relativi agli autovelox, sono l’equivalente moderno di un segno sulla cartina, per ricordarci di porre particolare attenzione in quel punto, di guardare il tachimetro, di ricordarci che il codice non va mai violato.
Non vanno confusi con le apparecchiature che RILEVANO le apparecchiature autovelox E ne consentono la localizzazione, che sono espressamente vietate (dalla legge 472 del 07/12/1999 Art 31, 9bis e 9ter).
I punti di interesse di www.poigps.com sono realizzati tramite le segnalazioni di tutti gli utenti iscritti al sito. Quindi, non è detto che a ogni segnalazione corrisponda un autovelox (anzi spesso non c’è, nel caso di apparecchiature mobili), ma avere una segnalazione sul navigatore GPS ci porta comunque a ricordarci di regolare velocità e comportamento stradale, anche se non sono presenti apparecchiature. In questo modo viene esaltato il carattere preventivo e educativo delle disposizioni atte al controllo del rispetto del Codice Della Strada.
Se si vole fare una battuta, è un po’ come avere con sé la voce registrata della propria madre che ogni tanto ripete “mi raccomando: vai piano!” , ricordandoci che siamo in strada e che non ci siamo da soli, e che c’è un Codice e un regolamento da rispettare.
I Punti di Interesse degli autovelox, sono distribuiti, a pagamento, anche da alcune società leader nella produzione di sistemi GPS.
Art 142 C.d.S. Comma 6: Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocita’ sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonche’ le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. (1)(2)
Nota (1): Per l’art. 1, d.m. 29 ottobre 1997, nell’impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.
Nota (2) Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002, il quale stabilisce :
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l’obbligo di contestazione immediata di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Legge 472 del 07/12/1999 in vigore dal 01/01/2000 Art 31comma 9-bis e 9-ter: 1. All’articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
“9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI”.
non dimentichiamo che la stessa polizia stradale pubblica settimanalmente l’elenco di autovelox e sicve-tutor:
http://www.poliziadistato.it/pds/stradale/autovelox/lista_autovelox.htm
http://www.poliziadistato.it/pds/stradale/tutor/index.htm
e che anche i maggiori produttori di navigatori, dopo il successo dei nostri PDI autovelox, producono e distribuiscono dei loro PDI relativi.